Il permesso di soggiorno va firmata soltanto dall’ interessato

calendar novembre 12, 2007

PSELa richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato, non essendo valida se firmata da un avvocato in forza di una procura allegata. Così ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione sesta, nella decisione 19 luglio 2007, n. 4062. Il caso ha riguardato una cittadina straniera che aveva conferito procura ad un avvocato, autenticata dallo stesso, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., al fine di presentare la pratica di rinnovo del permesso di soggiorno. L’Ufficio ricevuta la domanda sottoscritta dal legale l’ha ignorata, ritenendola inesistente, presumibilmente in applicazione dell’art. 5, quarto comma, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il quale impone che la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno sia sottoscritta personalmente dall’istante.Il Collegio, interessato dalla questione, ha confermato che la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata personalmente, e, nel caso di specie, non poteva essere ritenuta valida dato che è stata sottoscritta dal legale, ma non per questo ignorata, ma piuttosto doveva essere respinta o dichiarata inammissibile.Il Consiglio di Stato ha ricordato che l’obbligo di presentare personalmente la domanda di permesso di soggiorno da parte dell’interessato, in base alla normativa citata, ha un significato sostanziale, in quanto ha come finalità quella di evitare che le sorti del lavoratore extracomunitario siano gestite da soggetti diversi, che la comune conoscenza insegna essere spesso legati alla criminalità.L’avvocato comunque, ha osservato il Collegio, è legittimato, in base all’art. 83 c.p.c. ad autenticare la firma del cliente esclusivamente quando questa è apposta su atti della causa riguardo alla quale gli viene conferito il mandato, ma la norma non gli attribuisce certamente un potere d’autentica generalizzato, esercitabile anche in relazione ad atti estranei al processo.
(Altalex, 18 settembre 2007. Nota di Gesuele Bellini)

Consiglio di Stato Sezione VI Decisione 19 luglio 2007, n. 4062
Massima e Testo Integrale

Blenti Shehaj

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