Cassazione: la kafalah presupposto per il ricongiungimento familiare

Programma Integrazione – Una famiglia marocchina residente in Italia aveva ottenuto in affidamento (kafalah, secondo la legge marocchina), una bambina dietro consenso dei genitori legittimi e aveva chiesto il ricongiungimento familiare. Il Consolato di Casablanca aveva invece negato il visto non riconoscendo nell’istituto della kafalah un presupposto per il ricongiungimento. Ora la Cassazione ha stabilito che questa particolare forma di affidamento dà diritto al minore straniero di raggiungere la sua nuova famiglia in Italia.

Il fatto. La famiglia marocchina, residente a Modena, aveva ottenuto dai genitori legittimi una bambina in affidamento secondo l’istituto della kafalah. Al rifiuto del consolato italiano a Casablanca di rilasciare il visto per motivi familiari, per far entrare la piccola in Italia, la coppia aveva presentato ricorso al tribunale di Modena che aveva confermato l’orientamento negativo della rappresentanza diplomatica italiana. Il ricorso in appello presso la Corte di Bologna, però, ha dato ragione alla famiglia marocchina e ha autorizzato il rilascio del visto. Il Ministero degli Affari Esteri ha allora presentato, in data 6 marzo 2007, ricorso per Cassazione chiedendo se la kafalah possa essere considerata rilevante al fine del ricongiungimento familiare “nonostante la sua natura esclusivamente negoziale e l’assenza di ogni intervento giurisdizionale”.

La sentenza. I giudici della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso presentato dalla Farnesina dando priorità alla protezione del minore rispetto ai principi di difesa del territorio e contenimento dell’immigrazione. “L’esclusione dei minori affidati secondo la kafalah penalizzerebbe” si legge nella sentenza “tutti i minori di paesi arabi, illegittimi, orfani o in stato di abbandono per i quali la kafalah è l’unico istituto di protezione previsto dagli ordinamenti islamici”. Infine, sottolineando che tra l’affidamento nazionale e la kafalah prevalgono in punti in comune, la Corte di Casaszione ha disposto che l’istituto previsto dal diritto islamico è vicino all’adozione e può pertanto essere presupposto per il ricongiungimento familiare.

Kafalah
letteralmente vuol dire accoglimento e incarna il dovere di fratellanza e solidarietà nei confronti dei minori orfani o abbandonati. E’ esortata dal Corano, regolata dalle leggi marocchine e espressamente riconosciuta come istituto di protezione del fanciullo dalla Convenzione di New York del 1989.

Corte di Cassazione sent. 20 marzo 2008 n. 7472 “Affidamento familiare per i minori in kafalah”




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