Agevolazioni ad imprese costituite da cittadini immigrati

Il Comune di Roma logo comune roma– Dipartimento XIX, U.O. “Autopromozione Sociale”, Lungotevere de’ Cenci n. 5 – 00186 Roma – concede, ai sensi dell’art. 14 ex lege 266/97, agevolazioni per la nascita ed il consolidamento di imprese da parte di cittadini immigrati in aree di degrado urbano. L’importo complessivo è di € 700.000,00. Le agevolazioni, pari al 50% dell’intero piano degli investimenti progettato, e comunque non superiori ad euro 50.000,00, saranno così ripartite:
1) finanziamento a tasso d’interesse agevolato dell’0,50% annuo per un importo non inferiore al 50% dell’agevolazione concessa;
2) contributo a fondo perduto per la restante quota. Ai sensi del Regolamento n. 1828/06 della Commissione Europea in materia di aiuti l’impresa può beneficiare di agevolazioni da parte delle autorità comunitarie, nazionali, regionali o locali nella misura massima di € 200.000,00 nell’arco di tre anni a decorrere dal primo aiuto ricevuto. Le agevolazioni da erogare potranno dunque essere rideterminate qualora sia superato tale limite.
1. Imprese destinatarie I soggetti destinatari delle agevolazioni sono:
le “microimprese” per la fornitura di servizi
le “piccole imprese” per la produzione di beni così come definite dall’art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 20051.
Le suddette imprese, nuove (intendendo per tali anche le imprese costituite da non oltre 18 mesi) o esistenti, potranno assumere la forma di:
società di capitale; società cooperative.
I destinatari dell’intervento, a pena di inammissibilità, dovranno possedere i seguenti requisiti:
1) per le ditte individuali (nuove ed esistenti) il titolare dovrà appartenere alla categoria di cui all’art. 4
2) per le imprese costituite in forma di società :di almeno il 50% dei soci deve essere rappresentato da beneficiari di cui all’art. 4 del presente bando;
3) per le società di capitale oltre al requisito previsto al punto 2) il 50% delle quote di capitale deve essere detenuto da beneficiari di cui all’art. 4 del presenete bando;I destinatari delle agevolazioni dovranno impegnarsi a realizzare un incremento occupazionale:impegno si intenderà assolto se almeno il 50% delle persone assunte rientra nella categoria di cui all’art. 4 del presente bando.
Non potranno beneficiare delle agevolazioni i proponenti che abbiano processi fallimentari o procedure concorsuali in atto.

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