Carta di soggiorno per cittadini stranieri

Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. sr
Dall’8 gennaio 2007, la carta di soggiorno per cittadini stranieri è stata sostituita dal Fonte notizia; Polizia dello Stato
Questo tipo permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni. La domanda va presentata presso gli uffici postali oppure, senza utilizzare il kit, ci si può recare presso i Comuni che offrono questo servizio o presso i Patronati.

Alla domanda è necessario allegare:

  • copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
  • copia della dichiarazione dei redditi (il reddito deve essere superiore all’importo annuo dell’assegno sociale); per i collaboratori domestici (colf/badanti): esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall’INPS;
  • certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;
  • un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata anche per i familiari;
  • copie delle buste paga relative all’anno in corso;
  • documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;
  • bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (27,50€)
  • contrassegno telematico da euro 14,62

Il costo della raccomandata è di euro 30.

Il permesso di soggiorno CE non può essere rilasciato a chi è pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.
La richiesta può essere presentata anche per il coniuge, i figli minori e, se a carico, per i figli maggiorenni e per i propri genitori.
Per ottenere il permesso CE anche per i familiari, oltre ai documenti elencati sopra, è necessario:

  • avere un reddito sufficiente alla composizione del nucleo familiare. Nel caso di due o più figli, di età inferiore ai 14 anni, il reddito minimo deve essere pari al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale;
  • avere la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare. La documentazione proveniente dall’estero dovrà essere tradotta, legalizzata e validata dall’autorità consolare nel Paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero.

Con il permesso di soggiorno CE è possibile:

  • entrare in Italia senza visto;
  • svolgere attività lavorativa;
  • usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione;
  • partecipare alla vita pubblica locale.

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno CE, rilasciato da altro Stato membro, può rimanere in Italia oltre i 3 mesi, per:

  • esercitare un’attività economica come lavoratore regolare;
  • frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
  • soggiornare, dimostrando di avere sufficienti mezzi di sostentamento (reddito superiore al doppio dell’importo minimo previsto per l’esenzione della spesa sanitaria) e stipulando un’assicurazione sanitaria per l’intero periodo del soggiorno.
    In questo caso lo straniero titolare ottiene un permesso di soggiorno mentre ai familiari verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

Divieti e revoche
Non è possibile richiedere il permesso di soggiorno CE nei seguenti casi:

  • per motivi di studio o formazione professionale;
  • per soggiorni a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari;
  • per asilo o hanno richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono in attesa di una decisione;
  • sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;
  • i diplomatici, i consoli, i soggetti che godono di funzioni equiparate e i membri di rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di carattere universale.

Il permesso di soggiorno CE è revocato:

  • se acquisito fraudolentemente;
  • in caso di espulsione;
  • quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio;
  • in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di 12 mesiconsecutivi;
  • in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell’Unione europea;
  • in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 6 anni.



  • Share: