Circolare del Ministero dell’Interno sui minori stranieri del 28 marzo 2008

Circolare del Ministero dell’Interno sui minori stranieri del 28 marzo 2008
Con circolare del 28 marzo 2008, prot. 17272/7, ha per oggetto le problematiche concernenti il titolo di soggiorno per motivi di famiglia del minore ultraquattordicenne, nonché la conversione ed il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari al compimento della maggiore età.
L’art. 31, comma due del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico sull’Immigrazione, dispone che al minore straniero, iscritto sul titolo di soggiorno del genitore (carta o permesso di soggiorno) oppure dello straniero affidatario, al compimento dei quattordici anni sia rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino alla maggiore età, oppure una carta di soggiorno se il minore era iscritto sulla carta di soggiorno di uno dei genitori.

Questa disposizione è talmente assertiva da escludere che si possa condizionare il rilascio del titolo di soggiorno sopra citato alla presentazione di copia del passaporto o di altro titolo equipollente.
La norma all’art. 2 del Testo Unico non mira infatti a costituire una nuova condizione giuridica soggettiva al minore ma a riconoscere il perdurare della validità di quella già esistente, la quale ha determinato l’iscrizione del minore nel permesso o nella carta di soggiorno di uno o di entrambe i genitori sulla base di una identificazione certa già effettuata al momento dell’inserimento del minore sul citato titolo di soggiorno dei genitori o del genitore affidatario.

Il permesso di soggiorno citato all’art. 2 quindi mira solo a riconoscere lo status giuridico del compimento dei quattordici anni del minore e attesta il diritto dello stesso a soggiornare sul nostro territorio.
In tal senso di deve rammentare che il preminente interesse del minore (Convenzione di New York del 1989 ratificata da legge italiana nel 1991) sia quello di non essere privato dei diritti conseguenti al rilascio del titolo di soggiorno, quindi la sua non espellibilità, come stabilito dall’art. 19 del T.U. sull’Immigrazione.
Di conseguenza le Questure dovranno rilasciare un autonomo permesso di soggiorno per motivi familiari ai minori ultraquattordicenni subordinandolo solo alla verifica degli accertamenti già effettuati in occasione del precedente inserimento sul titolo di soggiorno dei genitori.

L’art. 32, comma 1, del D.Lgs, 286/98 prevede che, oltre ai minori stranieri regolarmente conviventi con i genitori o sottoposti ad affidamento familiare, anche i minori affidati ai sensi dell’art. due della legge 4 maggio 1983, n. 184, al compimento della maggiore età possano ottenere un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, al lavoro subordinato o autonomo, nonché per esigenze di cura o sanitarie.

La Corte Costituzionale, con sentenza 198/2003 ha ritenuto che in tale norma debba essere compreso anche il minore straniero sottoposto a tutela, in ragione dell’identità dei fini perseguiti dagli istituti dell’affidamento o della tutela.
Lo stesso art. rende possibile il rilascio di un permesso di soggiorno delle tipologie sopra elencate anche ai minori stranieri non accompagnati purchè siano presenti sul territorio da almeno tre anni e abbiano seguito un progetto di integrazione sociale e civile per non meno di due anni.

In seguito a diverse interpretazioni giudiziali del Consiglio di Stato, si desume che, nel caso di un minore sottoposto ad un provvedimento formale di tutela o di affidamento, le Questure possano rilasciare al compimento della maggiore età un permesso di soggiorno indipendentemente dalla durata della sua presenza sul territorio nazionale, dalla frequentazione di un progetto di integrazione o dal provvedimento del Comitato Minori Stranieri di “non luogo a procedere al rimpatrio”.

Nel caso in cui un minore straniero, al compimento della maggiore età, risulti inserito in progetti di durata almeno biennale gestiti dagli Enti Locali e sia presente da almeno tre anni sul territorio nazionale, potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno a prescindere dalla sottoposizione o meno del minore stesso ad un provvedimento di affidamento o tutela.
Ovviamente il tipo del titolo richiesto, in entrambi i casi sopra elencati, sarà subordinato all’accertamento della sussistenza degli ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti per lo specifico tipo di permesso per il quale venga inoltrata l’istanza.

Sussiste poi il caso del minore straniero regolarmente soggiornante, che era iscritto fino ai quattordici anni sul permesso di/dei genitore/i e poi abbia avuto un proprio permesso autonomo e che, al compimento della maggiore età, non sia in grado di soddisfare i requisiti richiesti per permessi tipo studio o lavoro.
Essendo sancito dalla Corte di Cassazione l’obbligo di mantenimento dei figli anche maggiorenni fino a quando non abbiano raggiunta un’autonomia economica ed un’appropriata collocazione nel contesto sociale, si estende anche per i minori stranieri regolarmente soggiornanti con motivi familiari il diritto ad essere mantenuti dai genitori fino alla loro autonomia, ovvero al compimento della maggiore età potrà essere dato loro un permesso di soggiorno per motivi familiari che collimi come durata con quello del genitore che lo ha in carico e le condizioni del quale soddisfino le condizioni di reddito e di alloggio richieste per il ricongiungimento familiare all’art. 29 del T.U. sull’immigrazione 286/98.

I richiami legislativi inerenti a quest’ultima disposizione sono l’art. 5 del T.U. sull’Immigrazione, che impone di tutelare l’unità, la salvaguardia e l’integrità della famiglia e dei suoi legami, nonché il D.lgs dell’8 gennaio 2007 n. 5 che prevede che, ai fini del diniego di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, si debba tener conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato” oltre che “della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale”.




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