Contratto di lavoro a termine

Il contratto a termine (o a tempo determinato) è il contratto di lavoro subordinato al quale viene apposto un termine finale. L’apposizione del un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è possibile a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Se tali ragioni non sono specificate, direttamente o indirettamente, da atto scritto allora l’apposizione del termine e’ priva di effetto.
La scrittura non e’ tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a 12 giorni. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare copia dell’atto scritto al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.

Il d. lgs. n. 368/2001 che regola il contratto a termine è stato recentemente modificato dalla l. n. 247/2007, la quale è intervenuta in maniera incisiva soprattutto sulla disciplina della successione nel tempo di più contratti a termine tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro.

Divieti
Il ricorso al contratto a termine non è possibile nelle seguenti ipotesi:

  • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • presso unita’ produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salva diversa disposizione degli accordi sindacali
  • presso unita’ produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
  • da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Diritti del lavoratore
Il lavoratore con contratto di lavoro a tempo determinato non deve essere in alcun modo discriminato. Egli quindi ha diritto a:

  • ferie.
  • gratifica natalizia o tredicesima mensilità
  • trattamento di fine rapporto.
  • ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato comparabili, in proporzione al periodo lavorativo prestato a meno che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.

Proroga
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga e’ ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto e’ stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.

Prosecuzione del contratto oltre il termine
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato:

  • il datore di lavoro e’ tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al 10° giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore.
  • oltre il 20° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 30° giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

Successione di contratti
Su tale aspetto è intervenuta la l. n. 247/2007 che ha riscritto in parte l’art. 5 del d. lgs. n. 368/2001.
Qualora per effetto di successione di due più contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti presso lo stesso datore di lavoro, il rapporto supera complessivamente i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto a termine ed un altro) allora il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
E’ però possibile che tra le stesse parti, tra le quali è già intervenuto un contratto a termine (anche prorogato o rinnovato) di durata pari a 36 mesi, si possa stipulare un nuovo contratto a termine se:

  • tale stipula avviene presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio
  • se l lavoratore è assistito da un rappresentante delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.

Regime transitorio
Al fine di cosentire un passaggio agevole alla nuova disciplina del contratto a termine, come modificato, la l. n. 247/2007 ha previsto che i contratti in corso al 1° gennaio 2008 (data in cui la l. n. 247/2007 è entrata in vigore) continuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alla nuove norme relative alla successione di contratti a termine.
Solo a partire dal 31 marzo 2009, il periodo di lavoro a tempo determinato già effettuato alla data del 1° gennaio 2008 verrà computato insieme ai periodi successivi di attività, ai fini della determinazione del periodo di durata massima di 36 mesi del contratto a termine.

Normativa di riferimento

D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368

Dal sito “atipici e atipiche in rete”




  • Share: