Emanato il Decreto Flussi Stagionale 2015

18
Feb

E’ stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai flussi d’ingresso per lavoratori non comunitari per lavoro stagionale 2015, ovvero per lavoro agricolo e turistico-alberghiero. 

Il Decreto è in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Con Circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero delle Politiche Sociali, vengono comunicate le indicazioni operative per l’attuazione del Decreto.

In particolare si comunica che dal 5 maggio 2015 sarà disponibile, nel sito del Ministero dell’interno, l’applicativo per precompilare le domande da trasmettere a partire dalle ore 8 del giorno seguente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale fino alle ore 24 del 31 dicembre 2015.

Per quanto riguarda le modalità di registrazione, compilazione e invio della domanda restano in vigore quelle degli anni precedenti.

Si precisa che i Patronati non sono abilitati alla compilazione e invio di tali domande.

Il Decreto prevede l’ingresso in Italia di 13.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero ovvero appartenenti ai seguenti Stati: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Repubblica di Corea, Egitto, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.

Sui siti del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it) sarà resa nota la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Flussi Stagionali 2015

Il Decreto include, nella quota dei 13.000, una quota di 1.500 unità per i lavoratori non comunitari

cittadini dei suindicati paesi che abbiano fatto ingresso in Italia per almeno due anni consecutivi sempre per lavoro subordinato stagionale e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

A tal proposito viene precisato che, in questa stessa quota, è confermata la possibilità di presentazione di domande a favore di lavoratori di Paesi non presenti in quelli elencati e che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale negli anni precedenti. Infatti tali lavoratori hanno maturato, in base alla normativa vigente, il diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripartirà l’intera quota, prevista dal Decreto, alle Direzione Territoriali del Lavoro in base al fabbisogno emerso dalle consultazioni effettuate a livello locale con le Regioni, le parti sociali e le organizzazioni sindacali.

Infine, per quanto riguarda l’istruttoria delle domande, viene confermata la procedura di silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, nonché l’adempimento dell’obbligo della comunicazione obbligatoria contestuale alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.




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