I diritti di chi attende il permesso di soggiorno per la prima volta

Il ministro dell’Interno Amato ha emanato in data 20 febbraio 2007 una direttiva in materia di diritti dello straniero nelle more del rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato. Con tale documento si è voluto rispondere alle numerose richieste pervenute al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione relative alla possibilità di svolgere attività lavorativa da parte dei lavoratori extracomunitari in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno e di esercizio dei diritti connessi al possesso del medesimo permesso.

Per accedere ai benefici di cui alla direttiva, gli stranieri, che abbiano presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno allo Sportello Unico dell’Immigrazione entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale e abbiano sottoscritto il contratto di soggiorno, devono essere in possesso di copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico dell’Immigrazione e della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta rilasciata dall’Ufficio postale abilitato.

Gli Sportelli Unici dell’Immigrazione dovranno provvedere, pertanto, alla consegna, oltre che di copia del contratto di soggiorno sottoscritto dalle parti, anche della copia del modello di richiesta del permesso di soggiorno.

La direttiva ha fatto salva la facoltà dello straniero che richiede il primo permesso di soggiorno di lavorare regolarmente nelle more del rilascio, con la copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, e della ricevuta di presentazione della richiesta rilasciata dall’ufficio postale abilitato.
La direttiva ha superato un problema interpretativo posto dall’art. 22, comma 12 D.L.vo 286/1998, la cui rigorosa applicazione aveva, quasi costantemente, condotto la Suprema Corte di legittimità a ravvisare una responsabilità penale in capo al datore di lavoro per l’impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri che, pur avendo inoltrato regolare richiesta di permesso di soggiorno per lavoro alla competente Autorità entro il termine prescritto dall’ingresso nel territorio dello Stato, erano in attesa del suo rilascio




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