Immigrazione: con nuovo decreto un “foglio di via” europeo

Sole 24 Ore, 12 novembre 2007 “In fin dei conti si tratta di una sorta di foglio di via, un foglio di via europeo”. Con tutte le garanzie del caso per chi ne subisce le conseguenze”. A parlare è Gian Valerio Lombardi, Prefetto di Milano, piazza calda quanto a presenze di stranieri. Comunitari ed extracomunitari che siano. E che ogni giorno è in campo per fronteggiare anche gli aspetti peggiori di questa condizione. Ma allora, queste espulsioni di massa?Andiamoci piano. Innanzitutto l’allontanamento del cittadino comunitario non è l’espulsione dell’extracomunitario clandestino, e quindi il termine non può certamente essere utilizzato. E poi i numeri circolati in questi giorni dimostrano che di tutto si tratta fuorché di deportazioni. Nel frattempo l’Unione europea ci guarda…Ci mancherebbe. È proprio l’Unione europea che ha imposto ai Paesi membri di adottare misure per contenere i rischi di esodi, specialmente dall’Est, all’indomani dell’ultimo allargamento. Dunque tutto normale?La situazione è abbastanza semplice: il Governo si è impegnato ad adottare il pacchetto sicurezza con una serie di provvedimenti, uno dei quali partiva dalla necessità di prevedere l’allontanamento dei cittadini comunitari. La norma è stata fatta inizialmente con disegno di legge. Poi, come riportato nelle cronache, alcuni tragici fatti hanno turbato la comunità e quindi si è deciso di anticipare una di queste misure, in particolare l’allontanamento dei cittadini comunitari, con decreto legge. Al di là delle ragioni di urgenza, l’esecutivo stava comunque preparando un ddl su questa materia.Certo. Perché ci si è resi conto chele norme originarie (quelle del Dlgs 30/07 che hanno dato attuazione alla direttiva UE, ndr) avevano qualche difetto. Cioè?Tanto per cominciare la competenza ad adottare i provvedimenti di allontanamento, tutta sulle spalle del ministro. Si è quindi pensato di risolvere il problema, che avrebbe potuto determinare la difficile applicazione della misura di allontanamento, ridistribuendo la competenza. E qui entra in gioco il Prefetto.Già. Ma in realtà il Prefetto era comunque della partita. Perché le informazioni di pubblica sicurezza sempre qui devono passare. E allora ci siamo detti: perché chiedere un decreto al ministro quando ci troviamo di fronte a una persona pericolosa? Tanto vale a questo punto che il potere venga attribuito direttamente al Prefetto. E così è stato.Sì, anche se il ministro mantiene una competenza esclusiva in alcuni casi. Da più parti si sono sollevati dubbi di costituzionalità. Ad esempio mancherebbe un’indicazione tassativa dei casi in cui procedere all’allontanamento.Attenzione a non confondere una misura come l’allontanamento da strumenti di carattere penale che invece pretendono la cosiddetta tassatività, E poi diciamola tutta, è un po’ come il questore con il foglio di via al cittadino italiano: ci troviamo alle prese con un foglio di via europeo. Però è una misura privativa della libertà…Le cose non stanno proprio così. La persona non viene trattenuta, ma semplicemente riaccompagnata al suo Paese. Peraltro la misura è anche temporanea. E poi non dobbiamo dimenticare che l’Italia ha accettato di limitare la propria sovranità di fronte ad alcune scelte dell’Unione europea. È la stessa nostra Costituzione a prevederlo, all’articolo 11. Bisogna andare quindi cauti con i dubbi di costituzionalità. E quanto alla convalida?Francamente per il Prefetto non cambia molto se a convalidare l’allontanamento immediatamente esecutivo è il giudice di pace o il tribunale ordinario in composizione monocratica. L’importante è che decida velocemente. Fino a tre anni per chi rientra A fianco delle misure destinate a incidere sulla permanenza dei cittadini Ue in Italia, il decreto legge 181/07 ha modificato e introdotto due nuove fattispecie di reato. Più in particolare è stata trasformata in delitto una fattispecie finora contravvenzionale che punisce il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio dello Stato in violazione del divieto di reingresso.Se finora era previsto l’arresto da tre mesi a un anno e l’ammenda da 500 a 5.000 euro, oggi la pena è solo quella della reclusione che può arrivare fino a tre anni.Altro caso quello dell’allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno. Sì tratta di quelle persone che, senza poter dimostrare il possesso di adeguati mezzi di sussistenza (vale a dire un reddito equiparabile al minimo della pensione sociale per un nucleo di due persone), restano in Italia oltre i tre mesi stabiliti quale periodo massimo di soggiorno.A questi soggetti, insieme al provvedimento di accompagnamento, è consegnata un’attestazione che deve essere consegnata all’autorità consolare italiana nel proprio Paese di residenza (in realtà, il ministero non ha ancora prodotto i modelli e le questure intanto fanno da sé). Questo documento attesta, appunto, l’avvenuto rispetto dell’obbligo di allontanamento. Ebbene, il cittadino Ue allontanato sulla base di questo presupposto, che viene individuato in Italia oltre il termine fissato nel provvedimento, senza aver provveduto alla presentazione dell’attestazione sopra descritta, è punito con l’arresto da uno a sei mesi e con l’ammenda da 200 a 2.000 euro.




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