Permesso di cinque anni per i rifugiati

Di Marco Noci- Il Sole 24 Ore, 7 gennaio 2008

Dal 19 gennaio cambia la normativa nazionale sui rifugiati. È stato, infatti, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n° 3 del 4 gennaio, il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, che recepisce la direttiva comunitaria 2004/83/CE, riguardante le norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
Il decreto 251/2007, composto di 34 articoli, rispecchia largamente quello della direttiva. Gli aspetti più innovativi riguardano, innanzitutto, le disposizioni per l’esame della domanda di asilo: che includono la raccolta e la valutazione delle informazioni sul paese di origine; l’esame anche in assenza di documentazione di supporto alle dichiarazioni del richiedente; la valutazione delle circostanze “sul posto” ovvero sorte dopo aver lasciato il paese di origine che possono rendere necessaria la protezione internazionale.
I rifugiati avranno un permesso di soggiorno di durata di cinque anni, rinnovabile: la durata del documento di viaggio (che sostituisce il passaporto) sarà di cinque anni, rinnovabile e sarà possibile accedere al pubblico impiego, con le modalità previste per i cittadini comunitari.
Innovative anche la definizione dei termini “protezione” e “persecuzione”: è inclusa la definizione degli agenti di persecuzione nonché dei motivi di persecuzione (razza; religione; nazionalità; particolare gruppo sociale; opinione politica), nonché la definizione della protezione sussidiaria ovvero il danno che il richiedente potrebbe subire nel paese di origine. La protezione sussidiaria contempla solamente tre circostanze: la condanna a morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante oltre alla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile in situazioni di conflitto armato.
L’elenco di motivi per il riconoscimento della protezione sussidiaria, contenuto nella direttiva 2004/83/CE, è esaustivo e non dà spazio a deroghe e modifiche nel corso della trasposizione in legge nazionale. La protezione sussidiaria non è equipollente alla protezione umanitaria: per molti (ad esempio i cittadini somali) viene attualmente negato lo status di rifugiato, ma riconosciuta la protezione umanitaria. La clausola di transizione prevede, comunque, che gli attuali titolari di protezione umanitaria beneficeranno a tutti gli effetti della protezione sussidiaria.
Per questi soggetti il permesso di soggiorno avrà durata triennale e sarà possibile richiedere il ricongiungimento familiare. I beneficiari della protezione sussidiaria avranno un permesso di soggiorno di tre anni, rinnovabile e convertibile in quello per motivi di lavoro. Potranno svolgere attività lavorativa subordinata e autonoma e iscriversi agli albi professionali in condizioni di parità con il cittadino italiano. Inoltre, è riconosciuto il diritto al ricongiungimento familiare, alle condizioni previste nel testo unico per l’immigrazione, ma con facilitazioni in quanto all’accertamento della parentela. In parità, per questo aspetto, con i rifugiati.




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