Ricongiungimento familiare modifiche alla disciplina.

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In data 21/10/2008 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 il Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 160 “Modifiche ed integrazioni al DLG 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare
Il Decreto Legislativo n. 160 ha apportato alcune rilevanti modifiche all’istituto del ricongiungimento familiare sia rispetto alle categorie di familiari a favore dei quali può essere chiesto il ricongiungimento familiare sia riguardo al reddito e ha infine previsto una assicurazione sanitaria privata o l’iscrizione al servizio sanitario dietro pagamento di un importo annuale ancora da definirsi .
1) Soggetti passivi: i familiari a favore dei quali può essere chiesto il ricongiungimento sono:

A. Coniuge: deve essere non legalmente separato e aver compiuto i 18 anni di età
B.Figli minori:le condizioni non sono cambiate e il ricongiungimento può essere chiesto per i figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio , non coniugati a condizione che l’altro genitore qualora esistente abbia dato il suo consenso
C. Figli maggiorenni a carico: è richiesto che per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che sia tale da comportare l’invalidità totale .
D. Genitori a carico ma soltanto se sussistono dette condizioni: che non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza(*1), ovvero genitori che abbiano compiuto i 65 anni di età qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute(*2)
2) Esame del Dna: è previsto che nel caso in cui gli stati di figlio o di genitore non possano essere documentati in modo certo attraverso certificati o attestazioni rilasciate da competenti autorità straniere, in quanto manca una autorità riconosciuta o qualora vi siano fondati dubbi sulla autenticità della documentazione predetta, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni sulla base dell’esame del Dna effettuato a spese degli interessati( ai sensi dell’art. 49 del Dpr 5/01/1967, n. 200)
3) Reddito: è richiesto un reddito minimo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale che deve essere aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. La metà dell’importo è pari a € 2571,335.

Di seguito lo schema di reddito richiesto per il ricongiungimento da uno a quattro familiari.

Per 1 Familiare: 5142,67 + 2571,335= € 7714,005
Per 2 Familiari: 5142,67+ 2571,335 + 2571,335 = € 10285,34 (il doppio)
Per 3 Familiari: 5142,67+ 2571,335+2571,335 + 2571,335= € 12856,335
Per 4 Familiari: 5142,67+ 2571,335 + 2571,335+ 2571,335+ 2571,335 = € 15428,01 (il triplo)
Per il ricongiungimento di 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni o per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è in ogni caso richiesto un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
4) Sanità ascendenti ultrasessantacinque(* 3) : gli ascendenti che abbiano compiuto i 65 anni di età devono avere una assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a garantire la copertura da tutti i rischi nel territorio nazionale oppure devono provvedere all’iscrizione al servizio sanitario nazionale che in tal caso non è gratuita ma dietro pagamento di un contributo il cui importo verrà determinato con decreto del Ministero del lavoro , della salute e delle politiche sociali , di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro il 30 ottobre 2008 e che sarà aggiornato ogni due anni.
5) Silenzio assenso e richiesta del visto direttamente all’ambasciata: la normativa prevede che trascorso un determinato termine dalla richiesta di nulla osta l’interessato possa ottenere il visto d’ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane , dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo Sportello Unico Immigrazione da cui risulti la data di presentazione della domanda e della documentazione. Il termine è stato raddoppiato da 90 a 180 giorni.
Il Decreto Legislativo entrerà in vigore il 5 novembre 2008 e da questa data si dovrà tener conto dei nuovi requisiti e delle nuove regole. Non cambiano le modalità di presentazione delle domande, che avviene tramite internet accreditandosi nel sito.

Con la circolare del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2008 indirizzata alle Prefetture è stato specificato che in assenza di espresse disposizioni transitorie, le istanze di ricongiungimento familiare potranno essere presentate ai sensi delle nuove disposizioni a partire dal 5 novembre2008; si fa presente che per quanto riguarda le domande ancora in istruttoria(*4) per le quali non sia stata acquisita la documentazione, all’atto della convocazione, dovrà essere attestato dall’interessato il possesso dei requisiti prescritti dalla nuova normativa.

(*1) In questo caso non è rilevante l’età dei genitori.
(*2) Non è quindi più sufficiente il solo requisito di essere a carico per i genitori e le nuove condizioni renderanno difficile poter chiedere il ricongiungimento per i propri genitori.
(*3) L’obiettivo è evitare i ricongiungimenti “facili”al solo scopo di ottenere i sussidi dello Stato. Si tratta delle domande presentate attraverso la procedura telematica, prima del 5 novembre ma la cui convocazione in prefettura sia successiva a tale data.
(*4 ) Si tratta delle domande presentate attraverso la procedura telematica, prima del 5 novembre ma la cui convocazione in prefettura sia successiva a tale data.




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