Titoli di viaggio per rifugiati politici e soggetti alla protezione sussidiaria: si paga la tassa sulle concessioni governative per il rilascio o il rinnovo dei documenti.

Tutto ciò viene chiarito dalla risoluzione n. 404 del 29 ottobre 2008 dell’Agenzia delle Entrate. Il quesito era stato posto dal Ministero dell’Interno in merito al Decreto Legislativo 18 novembre 2007 n. 251 il quale prevede che per consentire ai rifugiati di viaggiare al di fuori dei confini nazionali, la competente questura rilasci un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile. Inoltre, il medesimo decreto, prevede che quando la persona con status di rifugiato o protezione sussidiaria non possa, per fondate ragioni, richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del paese di provenienza, la questura competente gli/le rilasci il titolo di viaggio per cittadini stranieri. Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate quindi riguarda l’equipollenza del titolo di viaggio al passaporto, titolo per il  rilascio del quale viene pagata una tassa sulle concessioni governative dell’importo di 40.29 euro e ogni anno va pagato il medesimo importo qualora si intenda viaggiare al di fuori dei confini dell’Unione Europea (art. 55 – comma 6 – legge n. 342/2000).




  • Share: