Circolare rende più difficili i ricongiungimenti

Partono subito le nuove regole, restrittive, sui ricongiungimenti familiari per i cittadini extracomunitari. La Circolare del Ministero dell’Interno (protocollo 0004660 del 28 ottobre 2008) firmata dal direttore della direzione per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo, chiarisce che in assenza di norme transitorie le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 160/2008 sono immediatamente applicabili dagli uffici amministrativi, avvocati e magistrati dal 5 novembre 2008, e cioè dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta lo scorso 21 ottobre 2008.
Tra l’altro uffici e legali devono fare i conti con l’introduzione dell’esame del Dna per documentare i rapporti di famiglia e lo stato di salute. Le disposizioni dovranno essere tenute in considerazione dagli operatori del diritto anche per le domande pendenti, per le quali risulti ancora aperta l’istruttoria. La circolare in commento, infatti, prescrive che per queste pratiche, per le quali non sia stata acquisita la documentazione, all’atto della convocazione dovrà essere attestato dall’interessato il possesso dei requisiti imposti dalla nuova normativa. Le novità riguardano sia i requisiti soggettivi sia i requisiti oggettivi del ricongiungimento.
Il livello soglia di reddito in genere cresce e lo straniero che chiede il ricongiungimento deve dimostrare di avere un reddito pari all’assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere. È obbligatoria, poi, una polizza si assicurazione per il ricongiungimento di genitori ultra sessantacinquenni o una equivalente iscrizione al servizio sanitario nazionale con un contributo a carico dell’interessato. Altrettanto restrittivi sono i nuovi requisiti soggettivi.
Per il coniuge è necessaria l’età maggiorenne; per i figli maggiorenni, solo se non possono permanentemente, a causa di totale invalidità, provvedere al proprio sostentamento; per i genitori è ammesso il ricongiungimento solo in mancanza di altri figli in grado di mantenerli. Una circostanza che dovrà essere approfondita da uffici, magistrati e avvocati riguarda la documentazione probatoria dei rapporti di parentela e dello stato di salute.
Se mancano certificati o attestazioni rilasciati da autorità straniere o in caso di fondato dubbio sulla autenticità di certificati o documenti, le rappresentanze diplomatiche e consolari provvederanno al rilascio delle certificazioni anche sulla base dell’esame del Dna. L’esame del Dna deve essere effettuato a spese degli interessati. In materia si è anche pronunciato il garante della privacy e il parere del garante è espressamente richiamato anche dalla circolare in commento. Infine diventano 180 (sono quindi raddoppiati) i giorni dalla richiesta del nulla osta, decorsi i quali l’interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l’immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.
Contemporanea alla nuova normativa sul ricongiungimento è anche la novella sulle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato politico. Il decreto legislativo n. 159 del 3 ottobre 2008 ha modificato il decreto legislativo 25/2008. In particolare durante l’esame della domanda lo straniero ha diritto di rimanere nel territorio italiano, ma il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o un’area geografica in cui i richiedenti asilo possano circolare.
Lo straniero, inoltre, viene investito dell’obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale e di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto: chiaro l’intento di impedire che la richiesta di asilo sia un pretesto per entrare in Italia e diventare poi un clandestino non rintracciabile. La domanda di asilo potrà essere respinta anche per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti, oppure quando risulta che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
Antonio Ciccia per Italia Oggi




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