Diritto alla salute: I richiedenti asilo e l’assistenza sanitaria

18
Feb

Un diritto garantito dalla legge ma non sempre di facile accesso

Succede spesso di incontrare nei corridoi degli ospedali operatori di comunità o centri d’accoglienza che accompagnano  persone straniere, profughi o richiedenti di protezione internazionale, per fare delle visite mediche. Per mancanza di informazione, a volte trovano difficoltà ad accedere a certi servizi o prestazioni.

Queste difficoltà sono dovute da una parte alla complessità della situazione dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale, la grande diversità delle loro situazioni. Da una parte alla diffusa non preparazione del corpo sanitario per affrontare questi casi.

Il mediatore o l’operatore di accoglienza, per affrontare queste situazioni deve armarsi di una dettagliata conoscenza delle leggi in materia di protezione e assistenza sanitaria per chi cerca o ha trovato l’asilo in Italia.

Ma chi sono i richiedenti  asilo e chi sono  i titolari della protezione Internazionale?

«In Italia il diritto di asilo è garantito dall’art.10 comma 3 della Costituzione: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”

Il/la richiedenti asilo è una persone che all’arrivo sul territorio nazionale hanno presentato una domanda formale di protezione internazionale.

In relazione alla particolare condizione, può essere riconosciuto al cittadino straniero che ne faccia richiesta lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria…» (1)  (leggere tutta la descrizione sul sito del ministero dell’Interno: Protezione internazionale.

Richiedenti asilo, profughi e assistenza sanitaria

I titolari di una forma o l’altra di protezione internazionale ( asilo politico, protezione umanitaria, protezione sussidiaria…) sono persone che soggiornano in modo regolare sul territorio, e come tali hanno diritto e “obbligo  di iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN) e hanno parità’ di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità’ temporale” (art. 34 D. Lgs. 286/98).

I richiedenti asilo, invece, anche se regolarmente soggiornanti anche loro possono essere già iscritti al SSN o in attesa di iscrizione. Nel primo caso hanno, come i profughi, tutti i diritti all’assistenza sanitaria completa. Nel secondo caso, in attesa dell’iscrizione, se ne hanno bisogno, essi possono seguire due vie: 1. richiedere una iscrizione temporanea al Sistema sanitario Regionale (SSR) oppure nei casi estremi richiedere un codice STP (Straniero temporaneamente presente).  (2)

(per approfondire leggere su Sprar.it)

Fonti e approfondimenti

Fonti:

1) http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/protezione-internazionale

2) http://www.sprar.it/wp-content/uploads/2016/11/Faq-iscrizione-ssn.pdf

Approfondimenti:

 

Altri articolo sul diritto alla salute:

 




  • Share: