Dossier: Mediazione Interculturale e integrazione in Europa: 6. Regno Unito

18
Feb

Continua la serie di articoli su Mediazione Interculturale e politiche di integrazione nei vari paesi della Comunità Europea. Questa settimana ci occupiamo del caso del Regno Unito

– Clicca qui per leggere la prima puntata del dossier:           L’Italia

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Nel Regno Unito, la tolleranza è un valore fondamentale su cui si fonda la società britannica. Il valore attribuito alla libertà e all’autonomia individuale vede nelle due categorie, maggioranza e minoranza, che obbliga entrambe al riconoscimento reciproco, i due pilastri su cui si costruisce la società. Da questo deriva il fatto che in Gran Bretagna non esiste la figura del “Mediatore Interculturale”, ma esistono diversi servizi di “Advice”, che significa ” consiglio”, ” consulenza”, “avviso”, ” informazione”.

La popolazione del Regno Unito è di 70 milioni, con il 92.1% di britannici e nord irlandesi di origine. mentre la percentuali di residenti provenienti da altre parti del mondo ammonta al 7.9%. Il gruppo più rappresentato proviene dal sotto-continente indiano (India- Pakistan- Bangladesh). Gli immigrati irregolari sono stimati tra 250.00-500.000 mila. (dati del 2009)

Il 20% degli immigrati ha un diploma. Si stima che circa il 27% delle persone che lavorano nel settore sanitario sono nate fuori dal Regno Unito. E le imprese gestite dalle minoranze etniche generano 13 miliardi di sterline all’anno generando oltre 100.000 posti di lavoro.

Ma entriamo nello specifico della Mediazione Interculturale.

Quadro normativo

Il modello britannico di integrazione si articola in alcune disposizioni di legge:
– il “Race Relation Act”, del 1976, il quale prevede di eliminare la discriminazione nel lavoro e nella formazione e promuove l’uguaglianza di opportunità e le buone relazioni tra le persone dei diversi gruppi “razziali” (1).

– il “Human Rights Act”, del 1998 (l’articolo 9 tratta delle credenze religiose, l’articolo 14 della discriminazione). Questo impone alle corti di giustizia e ai tribunali nazionali, di tener conto del diritto giurisprudenziale della Convenzione europea sui diritti umani (ECHR) che contiene una clausola che proibisce la discriminazione e riafferma quanto già previsto dalla legge britannica.

– Il”Crime and Disorder Act”, del 1998 (che trasforma la discriminazione sociale in un crimine. Significa che introduce nuovi reati per affrontare il problema della violenza e della discriminazione razziale.

– Il “Race Relations (Amendment) Act”, del 2000 (che impone il dovere alle istituzioni pubbliche di promuovere delle buone relazioni “razziali”). Quest’ultimo, ha messo fuori la legge di discriminazione in forma diretta e indiretta su base etnica, estendendo concetti e tutele a tutte le funzioni dell’autorità pubblica non previste dal “Race Relations Act” del 1976, con limitate eccezioni.

Per quanto riguarda la legislazione sull’immigrazione si elencano le principali norme:

1- Immigration Act,1971,

2- Asylum and Immigration Nappeals Act, 1993,

3- Immigration Act 1996,

4. Immigration and Asylum Act, 1999,

5- Nationality Immigration and Asylum Act, 2002,

6- White Paper, Secure borders, safe haven: integration with diversities in modern Britain 2002,

7- Asylum and Immigration ( Treatment of Claimants Act) 2004,

8- Immigration, asylum and nationality Act, 2005.

Tutte queste leggi riguardano la cittadinanza, regolano la permanenza dei famigliari, coniugi, figli, etc.

Per i richiedenti asilo, in Gran Bretagna, è seguito lo stesso modello che in Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi e Svezia. Sono creati dei centri di accoglienza dove sono assicurati servizi di educazione, sanità e interpretariato.

Percorsi formativi

Le Qualifiche Professionali Nazionali, riconosciute a livello nazionale, attengono al sistema delle professioni e del lavoro e sono basate sulle competenze.

I mediatori interculturali si formano seguendo due forme principali:

– Adviser dei “Citizens Advice Bureaux” (CAB) (2): mediazione nell’ambito sociale, lavoro, accoglienza e amministrazione civile;

– Adviser delle “Community Legal Service” (CLS) (3): che si occupano di mediazione in ambito legale.

Formazione degli Adviser dei CAB

Un corso tipo di formazione di base dura circa 240 ore e affronta temi come i diritti e le leggi, l’informatica, la negoziazione, la comunicazione, ecc.

Il programma dura da 4 settimana a 18 mesi a seconda del tempo che si vuole dedicare. In genere il corso dura in media un anno e riguarda quattro tipologie di pacchetti formativi:

– osservazione del processo di aiuto offerto ( il colloquio con i cliente),

– analisi dei principali argomenti ( debiti, impiego, benefici, ecc),

– studio del profilo dei clienti,

– pratica su campo con il supporto e supervisione.

Il ruolo dell’adviser è quello di effettuare colloqui, fornire informazioni, supporto e prevenire i problemi attraverso le formulazioni di proposte, modifiche, suggerimenti per atti amministrativi o legislativi.

Gli obblighi sono : la l’imparzialità, l’equità, la confidenzialità, la formazione continua, la presenza alle riunioni periodiche.

La figura dell’adviser risponde ai livelli 3 e 4 del Corso di “Advice and guidance”.

Formazione degli Adviser dei CLS

La formazione degli Adviser delle “Community Legal Service”, che si occupano di immigrazione e richiesta di asilo è più complessa per quanto riguarda il loro accreditamento.

Possono ottenere 4 livelli :

– LSC livello1. apprendista per 12 mesi prima di essere accreditati come assistenti sociali standard;

– LSC livello 2. Assistente sociale accreditato;

– LSC livello 3, assistenti sociali senior

– LSC livello 4, assistente sociale di livello superiore.

Gli standard sono stati divisi in aree chiave:

Leggi sull’immigrazione, diritti umani, convenzioni internazionali, movimenti delle persone all’interno dell’Unione europea, crimini e reati, regole etiche della rappresentazione legale, le pratiche di richiesta di asilo e le procedure che riguardano i rifugiati, le discriminazioni razziali, la perdita di libertà e la detenzione nelle pratiche di immigrazione e di richiesta di asilo, i fondi pubblici, le competenze relazionali e di comunicazione con i clienti e le terze parti.

Ambiti di intervento del mediatore

In Gran Bretagna le competenze della “mediazione interculturale” sono inseriti nei servizi e nelle relative figure che forniscono un supporto ai cittadini nei loro diversi momenti della vita. I servizi vengono offerti in modo multicanale: via web (multilingue), telefonicamente, via uffici dislocati sul territorio, attraverso orari di sportello o per appuntamento. In generale, il personale è composto da volontari (spesso membri di associazioni di stranieri), che lavorano a fianco al personale pagato. I finanziamenti sono costituiti da fondi pubblici e donazioni.

Ambito sanitario

La presenza di uno staff multi-professionale e multietnico costituito da professionisti e operatori sanitari provenienti da tutte le minoranze etniche presenti nel paese, offre al sistema sanitario inglese l’opportunità di sviluppare la funzione di mediazione interculturale e di integrazione dei metodi di cura, aumentando così la qualità del proprio modello di intervento.

Ambito scolastico

Nelle scuole britanniche non esiste formalmente la figura del mediatore interculturale. Si lavora di più sulla lotta contro il razzismo e a favorire le interazioni tra diverse culture e comunità. Negli anni 80′ il mediatore culturale si utilizzava per favorire i rapporti con le famiglie, seguire chi abbandonava la scuola e aveva problemi di comportamento. Inoltre, sono numerosi, nel sistema educativo britannico, gli insegnanti di origine indiana, pakistana o caraibica.

Ambito giudiziario

Qui si lavora in partnership con avvocati e organizzazioni no profit, con un personale di 1.700 persone.

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Fonte principale:   Il Mediatore culturale in sei Paesi europei (report di ricerca)  a cura di Simone Casadei e Massimiliano Franceschetti . Strumenti ISFOL, 2009.

Note:

(1). Benché ci sia anche nel mondo anglosassone una accesa discussione sul suo uso, e che sia in genere ritenuto ormai negativo (leggere ad esempio qui) , il termine “race”, razza, è correntemente usato nei vecchi testi di legge britannici, così come del resto lo troviamo nella Costituzione italiana: “Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”

(2). Citizen advice bureau

(3). Community Legal Service




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