Illegittima l’espulsione verso “paesi a rischio”

Di Marina Castellaneta per Il Sole 24 Ore, 29 febbraio 2008
No alle espulsioni se c’è il rischio che un individuo possa subire trattamenti disumani o degradanti. Anche in materia di lotta al terrorismo internazionale, la tutela dei diritti umani non può arretrare di fronte alle esigenze di sicurezza nazionale.
Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza di condanna all’Italia depositata ieri (caso Saadi), destinata ad avere conseguenze su tutti i provvedimenti di espulsione verso Paesi a rischio. La Grande Camera (massimo organo giurisdizionale di Strasburgo) non accetta compromessi: l’Italia non può espellere o estradare nei casi di possibili violazioni dell’articolo 3 della Convenzione, in base al quale nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Non importano le assicurazioni formali dello Stato di destinazione: se da rapporti, anche di organizzazioni non governative, risulta che in uno Stato il trattamento dei detenuti configge con l’articolo 3, i Paesi che hanno ratificato la Convenzione europea non possono dare il via alla consegna di individui a rischio. A Strasburgo si era rivolto un tunisino che, pur avendo il permesso di soggiorno in Italia per motivi di famiglia, era stato colpito, nel 2006, dall’espulsione del ministro dell’Interno. L’uomo era stato collocato in un centro di permanenza temporanea e il giudice di pace aveva confermato l’espulsione, con il seguito di ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato. Il tunisino, condannato per associazione a delinquere (e non per terrorismo, dopo la riqualificazione del reato), aveva subito in contumacia una condanna a vent’anni di carcere in Tunisia per terrorismo internazionale. Il suo rientro in patria avrebbe comportato un rischio per la sua vita e la certezza di un trattamento penitenziario equiparabile alla tortura. La richiesta di asilo, però, era stata respinta, perché considerato un pericolo per la sicurezza nazionale, anche se l’espulsione era stata sospesa su richiesta di Strasburgo. L’articolo 3, osserva la Corte, protegge un valore fondamentale assoluto, che non può subire deroghe o eccezioni, anche in presenza di rischi per la collettività. Non è possibile – come sostenuto invece dai governi intervenuti in udienza – bilanciare il rischio di un danno per la persona espulsa con le esigenze di sicurezza dello Stato: si tratta di situazioni che devono essere considerate separatamente, perché la minaccia del terrorismo non può intaccare la tutela dei diritti dell’uomo, così come non può essere imposto un onere probatorio più gravoso sulla persona che rappresenta un pericolo per la collettività. Spetta quindi alle autorità nazionali analizzare, caso per caso, se un provvedimento di espulsione possa avere conseguenze sulla vita stessa dell’individuo allontanato. Sotto il profilo dell’onere della prova, pur richiedendo un accertamento rigoroso delle tesi del soggetto espulso, la Corte ha rimesso l’onere sullo Stato, cui spetta dissipare ogni dubbio, primo dei quali i casi in cui un individuo rientri in gruppi sistematicamente a rischio di trattamenti disumani. Così nella vicenda Saadi, perché dai rapporti internazionali di organizzazioni non governative – osserva la Corte – risulta che proprio le persone accusate di terrorismo subiscono trattamenti non in linea con gli standard internazionali. È lo Stato quindi a dover accertare, per non incorrere in una violazione dell’articolo 3, che un provvedimento di espulsione non presenti rischi per l’individuo da allontanare. Non basta però – come ha fatto l’Italia – fare riferimento a dati formali come la ratifica, da parte della Tunisia, di trattati internazionali sulla tutela dei diritti umani.




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