L’assunzione di Mediatori Culturali non può essere riservata ai soli cittadini italiani

18
Feb

Lo stabilisce il Tribunale di Milano annullando un bando del Ministero della Giustizia

L’11 febbraio scorso, su questo sito si segnalava un bando uscito per il Ministero della Giustizia, per l’assunzione di quindici mediatori culturali per lavorare presso l’amministrazione penitenziaria (Link), segnalando già nel titolo l’anomalia del fatto che le assunzioni fossero vincolate al possesso della cittadinanza italiana. Condizione abbastanza strana per un mestiere in genere praticato da cittadini “stranieri” e a favore di altri cittadini “stranieri”.

Il 28/03/2018, l’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione – Asgi insieme all’Onlus Avvocati Per Niente  – Apn, e a una cittadina spagnola residente in Italia, hanno presentato un ricorso presso il tribunale di Milano, portando all’attenzione del giudice la contraddizione palese tra l’impostazione del bando e le normative nazionali e europee in materia di equiparazione dei diritti tra cittadini nazionali, cittadini comunitari e cittadini non comunitari titolari di titoli di soggiorno a lunga durata, per tutte le funzioni ove non è previsto l’esercizio di poteri pubblici.

Il tribunale di Milano in data 11/06/2018 ha pubblicato la sua sentenza a favore degli autori del ricorso. Non si possono discriminare i cittadini stranieri, dice il tribunale, per tale assunzione, altrimenti si entra in contrasto con Il DPCM 174/94.

Il DPCM 174/94, nella parte in cui riserva ai cittadini italiani l’accesso a interi comparti dell’amministrazione senza valutare se i singoli “posti e funzioni” comportino l’esercizio di poteri pubblici, si pone in contrasto con l’art. 38 Dlgs 165/01 e con la giurisprudenza della CGUE relativa alla applicazione dell’art. 45, comma 4, TFUE. Pertanto il bando del Ministero della Giustizia che prevede il requisito della cittadinanza italiana per l’accesso alla funzione di mediatore culturale in carcere deve ritenersi illegittimo e pertanto discriminatorio in ragione della nazionalità, con conseguente ordine all’amministrazione di riaprire il bando prevedendo l’accesso ai cittadini dell’Unione e alle categorie di cittadini extra UE di cui al citato art. 38.

 




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