Legge Europea 2013: che cosa cambia per i cittadini

18
Feb

Dallo scorso 4 settembre nella Legislazione italiana è in vigore la Legge n.
97/2013 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, o Legge europea 2013.

Con questa nuova normativa e le ulteriori leggi di conversione sono state introdotte alcune modifiche, che riportiamo di seguito:

-Possono accedere al pubblico impiego, a parità con i cittadini UE (sono esclusi i posti
e le funzioni pubbliche con pubblici poteri o relativi alla tutela dell’interesse nazionale): i familiari stranieri di cittadini UE privi della
cittadinanza di uno Stato membro ma in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, i rifugiati e chi gode di protezione  sussidiaria
-Il diritto all’assegno INPS per nuclei familiari numerosi, con almeno tre figli minori, viene esteso anche ai cittadini UE residenti e ai loro familiari stranieri con diritto di soggiorno e agli stranieri titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo
-Per il cittadino straniero nato in Italia che richiede la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età la residenza legale può essere dimostrata, oltre che con la certificazione anagrafica, con ogni altra documentazione idonea. Eventuali inadempimenti con responsabilità di altre persone non sono a lui/lei imputabili. Gli ufficiali di stato civile dovranno comunicare all’interessato, durante i sei mesi prima della maggiore età, la possibilità di richiedere la cittadinanza italiana; se ciò non avvenisse, il compimento del diciannovesimo anno non sarà considerato termine per la richiesta di riconoscimento di tale diritto.
– Per autorizzare l’ingresso dall’estero di un lavoratore straniero nell’ambito dei flussi per lavoro subordinato, prima che la
richiesta di autorizzazione sia presentata, il datore di lavoro dovrà verificare che non sia disponibile manodopera già presente in Italia (su sua stessa richiesta, non per iniziativa del Centro per l’impiego).
-Gli ingressi per formazione professionale e tirocinio formativo, finora a scadenza annuale, verranno programmati per un lasso temporale di tre anni.
-Lo straniero che consegua in Italia la laurea (triennale o specialistica) può usufruire di un anno di soggiorno ulteriore, dopo la scadenza del permesso, per attesa occupazione; se in possesso dei requisiti, inoltre, può convertire il permesso in un permesso per lavoro subordinato o autonomo.
-Chi offre alloggio o ospita uno straniero è tenuto a renderlo noto, se lo straniero è un lavoratore alle dipendenze di chi dispone dell’alloggio, tramite la comunicazione obbligatoria di assunzione.
-In caso la procedura di regolarizzazione non vada a buon fine per motivi legati al solo datore di lavoro o di cessazione del rapporto prima di aver completato la procedura, il lavoratore riceverà un permesso di soggiorno per attesa occupazione che estingue reati e illeciti amministrativi relativi al precedente soggiorno illegale.
-Il partner straniero con cui un cittadino dell’Unione Europea ha una relazione stabile, attestata con documentazione ufficiale, è incluso tra i familiari di cittadino UE di cui l’Italia favorisce ingresso e soggiorno. Con l’entrata in vigore della Legge Europea 2013 il partner potrà godere delle agevolazioni già riconosciute ai familiari di cittadini UE (inclusi le tutele rispetto all’allontanamento, la possibilità di iscrizione anagrafica e il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE) in tutti i casi dove la relazione stabile sia attestata in modo ufficiale, a prescindere da quale sia l’autorità e lo Stato che la attestano.
Per meglio comprendere alcune definizioni si resta in ogni caso in attesa dei decreti attuativi o delle circolari esplicative.




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