Mediazione Interculturale e MSNA

18
Feb

Accompagnamento e assistenza plurifunzionale

Ai Minori Stranieri Non Accompagnati lo stato deve assistenza e protezione e in questo, il mediatore interculturale ha un ruolo importante da giocare.

I Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) sono tutte le persone, sotto i 18 anni di età, che si trovano sul territorio nazionale senza  un genitore né un tutore legale. La legge li protegge e lo stato è tenuto a fornire loro assistenza e protezione e in questo, il mediatore/la mediatrice interculturale ha un ruolo importante da giocare.

 

Una parte integrante ma particolare dei flussi migratori

La questione dei minori stranieri non accompagnati (Msna) è una questione nello stesso momento collegata ma distinta dal fenomeno dei flussi migratori. Collegata perché è uno dei molti aspetti del complesso, variegato e tormentato fenomeno migratorio. Ma distinta perché risponde a logiche legislative e a un trattamento amministrativo del tutto diversi.

I numeri della presenza di Msna sul territorio italiano rimangono regolari con piccole variazioni,  (13.026 nel 2014, 12.360 nel 2015, 25.846 nel 2016,  15.779 nel 2017 (1) e 12.450 al 31 agosto 2018 (2) )  e questo nonostante un calo importante degli sbarchi in provenienza dell’Asia e dell’Africa. 

Anche se privi di documenti e entrati sul territorio in via irregolare, sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91. (3)

La Convenzione stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto come considerazione preminente l’interesse del minore (principio del “superiore interesse del minore”) e che i principi da essa sanciti devono essere applicati a tutti i minori senza discriminazioni (principio di “non discriminazione”).

La Convenzione riconosce poi a tutti i minori un’ampia serie di diritti, tra cui il diritto alla protezione, alla salute, all’istruzione, all’unità familiare, alla tutela dallo sfruttamento, alla partecipazione e all’inclusione sociale

Chi sono i minori stranieri non accompagnati?

"Migranti". Opera d'arte povera realizzata da rifugiato Siriano.
“Migranti”. Opera d’arte povera realizzata da rifugiato Siriano.

“I minori stranieri non accompagnati sono quei minori stranieri che si trovano sul territorio privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.

Oltre ai minori completamente soli, dunque, rientrano in tale definizione anche i minori che vivono con adulti diversi dai genitori, che non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale, in quanto questi minori sono comunque privi di rappresentanza legale in base alla legge italiana.
E’ discusso se i minori che vivono con parenti entro il quarto grado (fratelli, zii, cugini ecc.) che non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale (c.d. affidati “di fatto”) siano da considerarsi o meno “minori non accompagnati”: alcuni ritengono che lo siano, mentre altri ritengono che non siano da considerarsi “non accompagnati” in quanto la legge italiana non richiede un provvedimento formale in caso di affidamento a parenti entro il quarto grado. (4)

“Il Comitato per i minori stranieri ha affermato che sono da considerarsi “accompagnati” i minori affidati con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado regolari, mentre sono da considerarsi “non accompagnati” negli altri casi!” (5)

Che diritti hanno i Msna?

Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste in generale dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori.

Si applicano, tra le altre, le norme riguardanti:

  • il collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono; la competenza in materia di assistenza dei minori stranieri è attribuita, come per i minori italiani, all’Ente Locale (in genere il Comune);
  • l’affidamento del minore temporaneamente (6) privo di un ambiente familiare idoneo a una famiglia o a una comunità; l’affidamento può essere disposto dal Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziale) oppure, nel caso in cui ci sia il consenso dei genitori o del tutore, può essere disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare (affidamento consensuale). La legge non prevede che per procedere all’affidamento si debba attendere la decisione del Comitato per i minori stranieri sulla permanenza del minore in Italia; (7)
  • l’apertura della tutela per il minore i cui genitori non possano esercitare la potestà.

Mediatori Interculturali e Msna

Per seguire il percorso di affidamento e di inserimento dei minori non accompagnati secondo le norme, la Legge Zampa  (5) prevede la presenza del Mediatore interculturale in una chiave  plurifunzionale.

Questi alcuni dei compiti del(la) mediatore(mediatrice:

  • interpretariato linguistico che inizia dal momento dello sbarco. Il minore e gli operatori ( polizia dello Stato, Servizi Sociali, Tribunali dei Minori, Comunità, Centri di Accoglienza, operatori Sanitari e altro), hanno bisogno di comunicare tra loro per trasmettere dati e informazioni. Il minore presenta il bisogno di un supporto psicologico nella lingua propria. La presenza del mediatore è importantissima, perché non solo facilita la comunicazione, ma accorcia anche  i tempi per trovare  soluzioni e risorse riducendo anche i costi di identificazione.
  • Comprensione del percorso. Durante i colloqui di riconoscimento del minore nei ambienti giudiziari o delle forze dell’ordine, il contributo del MIC può rassicurare il minore e portarlo a raccontare senza timori il suo percorso e eventualmente dei traffici illeciti che stanno dietro.
  • Orientamento per il minore, spiegando il posto in cui si trova, quali saranno le persone che prenderanno cura di lui, il luogo dove verrà trasferito, le regole che dovrà seguire e rispettare, le proposte di formazione professionale o scelte di studi, e come muoversi nel territorio.
  • Assistenza agli operatori, offrendo informazioni biografiche attraverso il racconto della storia personale del minore, informazioni sul sistema sociale , scolastico, sanitaria ( malattie trasmissibili e vaccini)del paese d’origine, ect.
  • Accompagna il minore nella struttura dove viene accolto insieme agli assistenti sociali, facilita la conoscenza con il personale della comunità, offre informazioni sui codici culturali, tradizioni e abitudini alimentari, spiega le regole nel nuovo contesto, lo accompagna in varie strutture dove dovrà svolgere degli accertamenti o iscrizioni.
  • Assiste il minore  durante i colloqui, lo assiste nello svolgere i compiti scolastici. Sempre per la comunità, propone come strumento di utilizzo un piccolo dizionario “di primo soccorso”, che  aiuta la  comunicazione interna e libri di lettura in due lingue. Assiste nella comunicazione tra i servizi sociali e  la famiglia d’origine. Assiste durante i colloqui di formazione e di borse lavoro, assiste nel dialogo tra il ragazzo con la  famiglia.
  • Gestione dei conflitti: Il MIC da un grande contributo nella gestione dei conflitti  spiegando  le incomprensioni da entrambi le parti che possano nascere da un momento all’altro. Facilita il dialogo e le relazioni tra gruppi culturali diversi che si trovano all’interno della struttura. Definisce i contorni, i limiti e le possibilità di sviluppo  di buone relazioni all’interno di varie situazioni che si possano creare durante il tempo della permanenza del minore.
  • progettazione: Il mediatore contribuisce a costruire proposte e idee nella progettazione di un piano educativo verso il futuro del minore  in un contesto collaborativo con un equipe  dei professionisti.

Note:

(1).  Elaborazione Ismu 2018

(2).  Cruscotto statistico Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali (31-08-2018)

(3).  legge n. 176/91.

(4). http://www.altalex.com/documents/news/2017/07/07/la-tutela-del-minore-straniero-non-accompagnato-tra-assistenza-umanitaria-e-legale

(5).  LEGGE 7 aprile 2017, n. 47 detta Legge Zampa

(6).  www.savethechildren.it/blog-notizie/la-legge-la-protezione-e-accoglienza-dei-minori-migranti

(7).  La tutela del minore straniero non accompagnato tra assistenza umanitaria e legale

Per sapere di più:




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