Assegni di maternita’

Assegni di maternita’ (art. 66 legge 448/98 e s.m.i.) a favore delle madri cittadine di stati non comunitari in possesso di Permesso di Soggiorno CE per Soggiornanti di Lungo Periodo oppure Carta di Soggiorno per familiari di cittadini dell’Unione Europea. Il decreto legislativo n. 3 dell’otto gennaio 2007, nel recepire la direttiva dell’Unione Europea 2004/38 CE ha modificato alcune disposizioni in materia di immigrazione.
In particolare, la Carta di soggiorno (art. 9 D.Lgs n. 286/98), assume la denominazione di Permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (permesso che può essere rilasciato dallo stato italiano ai cittadini non comunitari e ai loro familiari in possesso di un analogo permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da uno stato membro dell’Unione Europea, ai quali l’Italia può rilasciare il Permesso suddetto entro novanta giorni dalla richiesta). L’art. 10 del D.Lgs n. 30 del 6 febbraio 2007 dispone che la Questura possa rilasciare la Carta di soggiorno di familiare di cittadino U.E. Tale titolo di soggiorno è rilasciato dapprima per la durata di cinque anni e successivamente a tempo indeterminato. L’art. 10 del DPCM n. 452/00, stabilisce che l’assegno di maternità è concesso alle donne, cittadine italiane o comunitarie in possesso della carta di soggiorno, mentre gli artt. 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 3 prevedono che “quando leggi, regolamenti, decreti od altre norme o provvedimenti, facciano riferimento alla Carta di soggiorno, il riferimento si intenda al Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”. Da entrambi le direttive consegue pertanto che possano richiedere l’assegno di maternità le madri cittadine di Stati non comunitari in possesso della Carta di soggiorno oppure in possesso del Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure titolari di carta di soggiorno per familiare di cittadino U.E.




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