Non può essere allontanato dall’Italia lo straniero affetto da HIV.

Con due distinte decisioni, il Tribunale penale ed il GdP di Palermo bloccano l’espulsione di una nigeriana affetta da HIV
ImmigrazioneOggi . Il mese scorso con due distinte decisioni adottate nello stesso giorno il Tribunale penale ed il GdP di Palermo hanno accolto il ricorso di una cittadina nigeriana che era stata raggiunta da un ordine di allontanamento adottato dal Questore di Roma sulla base di un precedente decreto di espulsione del prefetto di Palermo.


In entrambi i procedimenti il difensore della donna, avv. Gaetano Mario Pasqualino, è riuscito ad ottenere una decisione favorevole puntando sul suo grave stato di salute in quanto affetta da HIV.
Nel giudizio penale il Tribunale di Palermo ha ritenuto che la sottoposizione della straniera a trattamento antiretrovirale, e cioè ad una terapia indicata dai medici “salvavita”, costituisca una vera e propria causa di giustificazione dell’inosservanza dell’ordine del Questore di allontanarsi dall’Italia entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento stesso. Poiché – ha precisato il Tribunale – in queste situazioni la condotta è “inesigibile” – la straniera deve essere assolta per non aver commesso il reato previsto dall’articolo 14, comma 3 ter, del testo unico immigrazione.
Sulla stessa lunghezza d’onda anche il GdP di Palermo che ha annullato il decreto di espulsione del Prefetto di Palermo ritenendo la straniera bisognosa di prestazioni sanitarie urgenti ed indifferibili e perciò essenziali per la sua vita che possono essere fornite dalle strutture pubbliche italiane. La stessa Corte di Cassazione, ha precisato il GdP, ha più volte affermato che non può essere disposto l’allontanamento dello straniero qualora l’esecuzione del provvedimento possa comportare un pregiudizio irreparabile al suo diritto alla salute che è invece costituzionalmente garantito.




  • Share: